(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del
                           31 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  14  della  legge regionale n. 7/1997, come sostituito
dall'Art.  5  della  legge  regionale  n.  6/2002,  e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  14  (Trattamento  economico  dei  direttori generali e del
segretario  generale  del  consiglio  regionale) - 1.  Il trattamento
economico  dei  direttori  generali  e  del  segretario  generale del
consiglio   regionale  e'  determinato,  in  sede  di  contrattazione
individuale,  dal  trattamento  fondamentale  previsto  per  le  aree
dirigenziali   del  comparto  regioni  e  dal  trattamento  economico
accessorio  correlato  alle  funzioni  attribuite  ed  alle  connesse
responsabilita':
      a) il  trattamento  economico  fondamentale  e'  costituito dal
valore  economico  massimo  previsto  dal contratto collettivo per le
aree dirigenziali del comparto Regioni;
      b) il  trattamento  economico  accessorio  e' determinato dalla
giunta  regionale  a prescindere dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali del comparto Regioni;
      c) la  retribuzione  di  risultato  e'  riferita agli obiettivi
conseguiti  nell'attivita amministrativa e di gestione. Essa non puo'
superare il tetto massimo del 50% del trattamento accessorio.
    2.  Al  fine  di  consentire un graduale ed armonico passaggio al
nuovo  assetto  organizzativo  introdotto  dalla  legge  regionale n.
6/2002,  i  direttori  generali,  i  coordinatori  e  responsabili di
settore  anche  con  incarichi interinali continuano ad esercitare le
funzioni  che risultano loro assegnate alla data di entrata in vigore
della presente legge fino al 31 dicembre 2002".