(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 31 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 14 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'Art. 5 della legge regionale n. 6/2002, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Trattamento economico dei direttori generali e del segretario generale del consiglio regionale) - 1. Il trattamento economico dei direttori generali e del segretario generale del consiglio regionale e' determinato, in sede di contrattazione individuale, dal trattamento fondamentale previsto per le aree dirigenziali del comparto regioni e dal trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita': a) il trattamento economico fondamentale e' costituito dal valore economico massimo previsto dal contratto collettivo per le aree dirigenziali del comparto Regioni; b) il trattamento economico accessorio e' determinato dalla giunta regionale a prescindere dai contratti collettivi per le aree dirigenziali del comparto Regioni; c) la retribuzione di risultato e' riferita agli obiettivi conseguiti nell'attivita amministrativa e di gestione. Essa non puo' superare il tetto massimo del 50% del trattamento accessorio. 2. Al fine di consentire un graduale ed armonico passaggio al nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale n. 6/2002, i direttori generali, i coordinatori e responsabili di settore anche con incarichi interinali continuano ad esercitare le funzioni che risultano loro assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2002".